Al momento del decesso di una persona, al fine di preservare l'integrità dei beni ereditari, può essere chiesta l'apposizione dei sigilli sui beni. Possono richiedere l’apposizione dei sigilli:
- coloro che possono avere diritto alla successione
- coloro che coabitavano con il defunto, anche se addetti al suo servizio, in caso di assenza del coniuge o di altri eredi
- i creditori
- l'esecutore testamentario. Nel caso in cui tra gli eredi ci siano minori, assenti, interdetti o persone giuridiche, l’esecutore testamentario è tenuto a richiedere l’apposizione dei sigilli sui beni. L’apposizione dei sigilli può essere anche disposta d’ufficio, cioè su richiesta del Pubblico Ministero.
Normativa di riferimento:
artt. 456/527 cod.civ.
artt. 752/761 cod.proc.civ
Dove:
La richiesta di apposizione dei sigilli sui beni ereditari si presenta alla cancelleria del tribunale civile del luogo in cui si trovano i beni. Nei comuni in cui non ha sede il tribunale i sigilli possono essere apposti, in caso d'urgenza, dal giudice di pace.