Cancellazione protesti in caso di usura

La persona offesa dal delitto di usura può ottenere la sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto secondo quanto disposto dall’art. 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Il debitore che sia parte offesa del delitto di usura può presentare domanda di cancellazione al presidente del tribunale del luogo in cui è stato levato il protesto.
Il provvedimento che dispone la sospensione della pubblicazione ovvero la cancellazione del protesto viene comunicato dalla cancelleria all’interessato. Lo stesso potrà richiedere copia conforme da presentare alla Camera di Commercio che provvederà alla sua pubblicazione sul bollettino protesti. Con ciò si conclude tale pratica ed il protesto si può considerare come mai avvenuto.
Nel caso però di assoluzione dell’imputato del delitto di usura con sentenza definitiva 
il provvedimento che dispone la sospensione della pubblicazione ovvero la cancellazione del protesto perde effetto. 
Normativa di riferimento: art. 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

 

Dove:
La domanda per la sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto deve essere presentata al tribunale del luogo in cui è stato levato il protesto.

Fonte: Ministero della Giustizia